Art. 19.
(Disposizioni generali).

      1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera q), i datori di lavoro o i dirigenti:

          a) organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

          b) designano preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettera q);

          c) informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave

 

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e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

          d) programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

          e) prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

      2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro o il dirigente tengono conto delle dimensioni o dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
      3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione di cui al comma 1, lettera b). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni o dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
      4. Il datore di lavoro o il dirigente devono, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.